

In vista dell’appuntamento “Riflessioni per uscire dalla crisi. 60 milioni agli arresti domiciliari?”, parte del ciclo “The Skill Breakfast. I caffè della competenza”, pubblichiamo di seguito le riflessioni dell’avv. Antonio Bana (Studio Bana), tra i relatori.
All’evento, in programma per lunedì 30 marzo sulla piattaforma Zoom Cloud Meeting, interverranno, tra gli altri, Gian Domenico Caiazza (presidente dell’Unione Camere Penali), Massimiliano Siddi (sostituto procuratore a Viterbo), Gian Piero Turchi (docente Psicologia Università Padova), Riccardo Memeo (cardiologo Policlinico Bari) e Andrea Camaiora (CEO di The Skill). Con loro avvocati penalisti del calibro di Giuseppe Fornari (Fornari e Associati) e Elisabetta Busuito (Fornari e Associati), oltre a Francesco Zurlo (psicoterapeuta – UTOPIA), Federica Fantozzi (resp. Comunicazione legale The Skill), Giorgio Varano (resp. Comunicazione UCPI) e Federica Mattei (psicologa).
MISURE SULL’EMERGENZA COVID-19 CON RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE VOLTI AD EVITARE IL RISCHIO DI CONTAGIO . ANALISI SUL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO 231/01
In ricordo del mio caro papà
Il breve lavoro che mi accingo a sviluppare cercherà di individuare alcuni aspetti in materia penale sia sulle condotte illecite poste in essere in merito alle misure limitative introdotte dal decreto legge e dai dpcm con sanzioni penali per inosservanza dei correlati divieti , sia sugli elementi utili da adottare per le società in ambito compliance.
COVID-19 E DIRITTO PENALE
Nel contesto di totale emergenza a causa del diffondersi del Coronavirus Covid -19, il nostro ordinamento prevede un sistema di sanzioni con un crescendo di gravità per coloro che commettono condotte illecite. Prima fra tutte rientra la condotta di colui che non rispetta le prescrizioni date con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 e seguenti aggiornamenti e circolari esplicative del Ministero dell’Interno.
L’articolo 650 del codice penale è la norma di copertura di queste violazioni primarie nella contravvenzione «dell’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita», secondo cui «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico, o d’igiene è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro».
Il soggetto deve dimostrare che vi siano: «comprovate esigenze lavorative , situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
Reato contravvenzionale, giusto rammentarlo, punito alternativamente con l’arresto o con la sanzione pecuniaria, in ogni caso soggetto ad oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p. con la possibilità di essere ammesso a pagare una somma simbolica di euro 103.
Giova precisare che nel caso in cui la dichiarazione risultasse mendace si rischierebbe una sanzione molto più grave nel rispondere del reato di falso ideologico commesso dal privato ai sensi dell’art. 483 c.p. e dell’art 76 del Dpr 445/ 2000.
Vi è un’ulteriore rischio da evidenziare, poiché il modello di autocertificazione in questione richiama altresì la fattispecie di cui all’art 495 c.p. ovvero «la falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri». Il richiamo a questa norma comporterebbe l’eventuale attestazione di false generalità al pubblico ufficiale anche con lo stesso fine di sottrarsi alle disposizioni emergenziali in essere dichiarando il falso.
Da ultimo si possono astrattamente ravvisare (nei comportamenti più estremi) alcune condotte sia colpose che dolose previste dal nostro codice penale applicabili alla situazione emergenziale COVID-19, come ad esempio il reato di epidemia colposo e doloso: l’art 483 c.p. in particolare prevede che «chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo». Nella fattispecie dolosa è richiesto che l’autore del reato diffonda volontariamente la malattia, avendo nella sua disponibilità il virus. Si richiama per una lettura completa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 48014 del 26/11/2019, secondo la quale il reato non viene escluso nella situazione in cui il soggetto infetto utilizzi la propria persona al fine della diffusione.
È necessario ricordare che i reati di epidemia sono raramente contestati perché devono prevedere requisiti molto specifici ai fini della loro applicabilità. Inoltre il delitto di epidemia è una fattispecie a condotta vincolata con una specifica azione causale nella verificazione dell’evento.T ale condotta – è bene precisarlo – non può essere contestata a chi ha tenuto in essere delle condotte omissive, come per esempio «non comunicare ai sanitari i propri sintomi o il proprio stato di positività» (si veda sul punto la sent. Cass. Pen. N. 9133 del 28.2.2017).
Nel caso specifico del Covid-19 il soggetto che nella consapevolezza di essere positivo si reca volontariamente in luoghi dove può incontrare un numero di persone ben individuate e quindi potenzialmente contagiarle potrà rispondere di lesioni colpose fino a 3 mesi e di lesioni colpose gravissime fino ad una pena da 6 ad 12 anni, oltre che per omicidio volontario con la reclusione di 21 anni nel minimo.
Da ultimo potrebbe rientrare tra le applicazioni una norma più stringente rispetto all’art 650 c.p., ossia l’art. 260 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) che punisce chi non osserva un ordine «legalmente dato per impedire l’invasione o diffusione di una malattia infettiva». Un reato che prevede una pena congiunta dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda fino a 400 euro ( quindi non oblabile come per il 650 c.p.).
Viene qui inserito un nuovo aggiornamento specifico a seguito del rinnovato assetto del diritto dell’emergenza Covid-19, con l’entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2020, n. 118. L’art. 4 (rubricato «Sanzioni e controlli») del nuovo decreto apporta alcune sostanziali modifiche, prima fra tutte – e correttamente, mi permetto di sottolineare – quella sulle misure contravvenzionali previste dall’art 650 c.p., che lasciano il posto alla seguente norma: «salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art 2, comma 1, ovvero all’art 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo».
Non sfugge al lettore la novità di cui al comma 6, dove viene riesumato, così come avevamo anticipato più sopra, l’art 260 del citato T.U. delle Leggi Sanitarie, con la precisazione che fa salva l’ipotesi in cui «il fatto costituisca violazione della misura di cui all’art.1, comma 2, lettera e». Viene così corretto ed aggiornato il T.U.: le parole «con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000», sono sostituite da «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 a 5000». Per il resto si fa riferimento all’art 4 (sanzioni e controlli) nel suo complesso.
SISTEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RELATIVO AL D.LGS. 231/2001: PREVENZIONE, PROCEDURE E RAPPORTI CON L’ODV
Altro argomento non trascurabile nell’ambito di questa emergenza attiene alle norme poste in essere in ambito compliance, con l’applicazione di nuove procedure e controlli anche da parte dell’ODV in riferimento ad aspetti di naturale penale.
Il sistema salute e sicurezza sul lavoro sotto l’emergenza delle norme applicate determina le seguenti revisioni applicative:
MISURE RAFFORZATIVE DI COMPORTAMENTO E PRASSI IGIENICHE DA ADOTTARE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative sulla base di ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica sia a tutela dei lavoratori sia degli utenti esterni.
È necessario:
Si riporta inoltre a tutte le altre indicazioni prescritte nell’ambito dell’organizzazione aziendale, come la collaborazione con altre figure aziendali della prevenzione, l’attività di sorveglianza sanitaria, i sistemi di protezione idonei (indossare DPI per la protezione delle vie respiratorie), la pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.
Nell’ambito di questa particolare emergenza sarà necessario applicare le indicazioni ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020.
È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali affinché il datore di lavoro adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto dall’art.26 del d. lgs. 81/2008.
SPECIFICI FLUSSI INFORMATIVI NELLE PROCEDURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL’ODV IN AMBITO 231/01
Rimodulazione nell’organizzazione del lavoro attraverso modalità di controllo e di gestione delle procedure interne: ecco alcuni aspetti schematici.
L’ODV deve diventare sempre di più una risorsa per l’attività imprenditoriale:
NOTE BIBLIOGRAFICHE